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REFERENDUM abrogativi 2022

Il prossimo 12 giugno si svolgeranno cinque referendum abrogativi in tema di giustizia.

18.05.2022

I quesiti dei referendum

Con i Decreti del PdR del 6 aprile 2022, pubblicati nella G.U., Serie Generale, n. 82, del 7/04/2022, sono stati indetti 5 referendum popolari abrogativi.

Leggi, qui di seguito, i quesiti oggetto dei referendum:

  • Indizione del referendum popolare per l’abrogazione del Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi.

«Volete voi che sia abrogato il decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235 (Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilita’ e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell’articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190)?».

  • Indizione del referendum popolare per la limitazione delle misure cautelari: abrogazione dell’ultimo inciso dell’art. 274, comma 1, lettera c), codice di procedura penale, in materia di misure cautelari e, segnatamente, di esigenze cautelari, nel processo penale.

«Volete voi che sia abrogato il decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447 (Approvazione del codice di procedura penale) risultante dalle modificazioni e integrazioni successivamente apportate, limitatamente alla seguente parte: art.274, comma 1, lettera c), limitatamente alle parole: “o della stessa specie di quello per cui si procede. Se il pericolo riguarda la commissione di delitti della stessa specie di quello per cui si procede, le misure di custodia cautelare sono disposte soltanto se trattasi di delitti per i quali e’ prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni ovvero, in caso di custodia cautelare in carcere, di delitti per i quali e’ prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni nonche’ per il delitto di finanziamento illecito dei partiti di cui all’art. 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195 e successive modificazioni.”?».

  • Indizione del referendum popolare per la separazione delle funzioni dei magistrati. Abrogazione delle norme in materia di ordinamento giudiziario che consentono il passaggio dalle funzioni giudicanti a quelle requirenti e viceversa nella carriera dei magistrati.

«Volete voi che siano abrogati:

  • l'”Ordinamento giudiziario” approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, risultante dalle modificazioni e integrazioni ad esso successivamente apportate, limitatamente alla seguente parte: art. 192, comma 6, limitatamente alle parole: “, salvo che per tale passaggio esista il parere favorevole del Consiglio superiore della magistratura”;
  • la legge 4 gennaio 1963, n. 1 (Disposizioni per l’aumento degli organici della Magistratura e per le promozioni), nel testo risultante dalle modificazioni e integrazioni ad essa successivamente apportate, limitatamente alla seguente parte: art. 18, comma 3: “La Commissione di scrutinio dichiara, per ciascun magistrato scrutinato, se e’ idoneo a funzioni direttive, se e’ idoneo alle funzioni giudicanti o alle requirenti o ad entrambe, ovvero alle une a preferenza delle altre”;
  • il decreto legislativo 30 gennaio 2006, n. 26, recante «Istituzione della Scuola superiore della magistratura, nonche’disposizioni in tema di tirocinio e formazione degli uditori giudiziari, aggiornamento professionale e formazione dei magistrati, a norma dell’art. 1, comma 1, lettera b), della legge 25 luglio 2005, n. 150», nel testo risultante dalle modificazioni e integrazioni adesso successivamente apportate, limitatamente alla seguente parte:art. 23, comma 1, limitatamente alle parole: “nonche’ per il passaggio dalla funzione giudicante a quella requirente e viceversa”;
  • il decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, recante “Nuova disciplina dell’accesso in magistratura, nonche’ in materia di progressione economica e di funzioni dei magistrati, a norma dell’art. 1, comma 1, lettera a), della legge 25 luglio 2005, n.150”, nel testo risultante dalle modificazioni e integrazioni ad esso successivamente apportate, in particolare dall’art. 2, comma 4 della legge 30 luglio 2007, n. 111 e dall’art. 3-bis, comma 4, lettera b) del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito, con modificazioni, in legge 22 febbraio 2010, n. 24, limitatamente alle seguenti parti: art. 11, comma 2, limitatamente alle parole: “riferita a periodi in cui il magistrato ha svolto funzioni giudicanti o requirenti”;
  • art. 13, riguardo alla rubrica del medesimo, limitatamente alle parole: “e passaggio dalle funzioni giudicanti a quelle requirenti e viceversa”; art. 13, comma 1, limitatamente alle parole: “il passaggio dalle funzioni giudicanti a quelle requirenti,”;
  • art. 13, comma 3: “3. Il passaggio da funzioni giudicanti a funzioni requirenti, e viceversa, non e’ consentito all’interno dello stesso distretto, ne’ all’interno di altridistretti della stessa regione, ne’ con riferimento al capoluogo del distretto di corte di appello determinato ai sensi dell’art. 11 del codice di procedura penale in relazione al distretto nel quale il magistrato presta servizio all’atto del mutamento di funzioni. Il passaggio di cui al presente comma puo’ essere richiesto dall’interessato, per non piu’ di quattro volte nell’arco dell’intera carriera, dopo aver svolto almeno cinque anni di servizio continuativo nella funzione esercitata ed e’ disposto a seguito di procedura concorsuale, previa partecipazione ad un corso di qualificazione professionale, e subordinatamente ad un giudizio di idoneita’ allo svolgimento delle diverse funzioni, espresso dal Consiglio superiore della magistratura previo parere del consiglio giudiziario. Per tale giudizio di idoneita’ il consiglio giudiziario deve acquisire le osservazioni del presidente della corte di appello o del procuratore generale presso la medesima corte a seconda che il magistrato eserciti funzioni giudicanti o requirenti. Il presidente della corte di appello o il procuratore generale presso la stessa corte, oltre agli elementi forniti dal capo dell’ufficio, possono acquisire anche le osservazioni del presidente del consiglio dell’ordine degli avvocati e devono indicare gli elementi di fatto sulla base dei quali hanno espresso la valutazione di idoneita’. Per il passaggio dalle funzioni giudicanti di legittimita’ alle funzioni requirenti di legittimita’, e viceversa, le disposizioni del secondo e terzo periodo si applicano sostituendo al consiglio giudiziario il Consiglio direttivo della Corte di cassazione, nonche’ sostituendo al presidente della corte d’appello e al procuratore generale presso la medesima, rispettivamente, il primo presidente della Corte di cassazione e il procuratore generale presso la medesima.”;
  • art. 13, comma 4: “4. Ferme restando tutte le procedure previste dal comma 3, il solo divieto di passaggio da funzioni giudicanti a funzioni requirenti, e viceversa, all’interno dello stesso distretto, all’interno di altri distretti della stessa regione e con riferimento al capoluogo del distretto di corte d’appello determinato ai sensi dell’art. 11 del codice di procedura penale in relazione al distretto nel quale il magistrato presta servizio all’atto del mutamento disfunzioni, non si applica nel caso in cui il magistrato che chiede il passaggio a funzioni requirenti abbia svolto negli ultimi cinque anni funzioni esclusivamente civili o del lavoro ovvero nel caso in cui il magistrato chieda il passaggio da funzioni requirenti a funzioni giudicanti civili o del lavoro in un ufficio giudiziario diviso in sezioni, ove vi siano posti vacanti, in una sezione che tratti esclusivamente affari civili o del lavoro. Nel primo caso il magistrato non puo’ essere destinato, neppure in qualita’ di sostituto, a funzioni di natura civile o miste prima del successivo trasferimento o mutamento di funzioni. Nel secondo caso il magistrato non puo’ essere destinato, neppure in qualita’ di sostituto, a funzioni di natura penale o miste prima del successivo trasferimento o mutamento di funzioni. In tutti i predetti casi il tramutamento di funzioni puo’ realizzarsi soltanto in un diverso circondario ed in una diversa provincia rispetto a quelli di provenienza. Il tramutamento di secondo grado puo’ avvenire soltanto in un diverso distretto rispetto a quello di provenienza. La destinazione alle funzioni giudicanti civili o del lavoro del magistrato che abbia esercitato funzioni requirenti deve essere espressamente indicata nella vacanza pubblicata dal Consiglio superiore della magistratura e nel relativo provvedimento di trasferimento.”;
  • art. 13, comma 5: “5. Per il passaggio da funzioni giudicanti a funzioni requirenti, e viceversa, l’anzianita’ di servizio e’ valutata unitamente alle attitudini specifiche desunte dalle valutazioni di professionalita’ periodiche.”;
  • art. 13, comma 6: “6. Le limitazioni di cui al comma 3 non operano per il conferimento delle funzioni di legittimita’ di cui all’art. 10, commi 15 e 16, nonche’, limitatamente a quelle relative alla sede di destinazione, anche per le funzioni di legittimita’ di cui ai commi 6 e 14 dello stesso art. 10, che comportino il mutamento da giudicante a requirente e viceversa.”;
  • il decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito, con modificazioni, in legge 22 febbraio 2010, n. 24 (Interventi urgenti in materia di funzionalita’del sistema giudiziario), nel testo risultante dalle modificazioni e integrazioni ad essa successivamente apportate, limitatamente alla seguente parte: art. 3, comma 1, limitatamente alle parole: “Il trasferimento d’ufficio dei magistrati di cui al primo periodo del presente comma puo’ essere disposto anche in deroga al divieto di passaggio da funzioni giudicanti a funzioni requirenti e viceversa, previsto dall’art. 13, commi 3 e 4, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160.”?».
  • Indizione del referendum popolare per la partecipazione dei membri laici a tutte le deliberazioni del Consiglio direttivo della Corte di cassazione e dei Consigli giudiziari. Abrogazione di norme in materia di composizione del Consiglio direttivo della Corte di cassazione e dei Consigli giudiziari e delle competenze dei membri laici che ne fanno parte.

«Volete voi che sia abrogato il decreto legislativo 27 gennaio 2006, n. 25, recante «Istituzione del Consiglio direttivo della Corte di cassazione e nuova disciplina dei consigli giudiziari, a norma dell’art. 1, comma 1, lettera c) della legge 25 luglio 2005, n. 150», risultante dalle modificazioni e integrazioni successivamente apportate, limitatamente alle seguenti parti: art. 8, comma 1, limitatamente alle parole “esclusivamente” e “relative all’esercizio delle competenze di cui all’art. 7, comma 1, lettera a)”; art. 16, comma 1, limitatamente alle parole: “esclusivamente” e “relative all’esercizio delle competenze di cui all’art. 15, comma 1, letterea), d) ed e)”?».

  • Indizione del referendum popolare per l’abrogazione di norme in materia di elezioni dei componenti togati del Consiglio superiore della magistratura.

«Volete voi che sia abrogata la legge 24 marzo 1958, n. 195 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento del Consiglio superiore della magistratura), nel testo risultante dalle modificazioni e integrazioni ad esso successivamente apportate, limitatamente alla seguente parte: art. 25, comma 3, limitatamente alle parole “unitamente ad una lista di magistrati presentatori non inferiore aventi cinque e non superiore a cinquanta. I magistrati presentatori non possono presentare piu’ di una candidatura in ciascuno dei collegi di cui al comma 2 dell’art. 23, ne’ possono candidarsi a loro volta”?».

Per maggiori informazioni consultare questo link: https://www.gazzettaufficiale.it/showNewsDetail?id=4786&provenienza=home 

 

26.04.2022

Elettori temporaneamente all’estero.

Gli elettori italiani che per motivi di lavoro, studio o cure mediche si trovano temporaneamente all’estero per un periodo di almeno tre mesi nel quale ricade la data di svolgimento delle prossime consultazioni referendarie , nonché i familiari con loro conviventi, potranno esercitare il diritto di voto per corrispondenza, ricevendo il plico elettorale contenente le schede per il voto all’indirizzo di temporanea dimora all’estero.

Per esercitare il proprio diritto di voto per corrispondenza, tali elettori dovranno far pervenire AL COMUNE d’iscrizione nelle liste elettorali un’apposita opzione entro mercoledì 11 maggio 2022.

Istruzioni per inviare l’opzione: Informativa opzione elettori temporaneamente all’estero

Modulo di opzione per elettori temporaneamente all’ estero

 

08.04.2022

I connazionali residenti in Norvegia e Islanda ed iscritti all’Aire possono scegliere di esercitare il diritto di voto in Italia.

Chi intende optare per il voto in Italia presso il proprio Comune di residenza dovrà inviare entro domenica 17 APRILE 2022 una comunicazione alla nostra Cancelleria Consolare all’indirizzo e-mail: consolato.oslo@esteri.it, oppure tramite posta ordinaria.

Il modulo da compilare per l’opzione è scaricabile sul sito web dell’Ambasciata www.amboslo.esteri.it.

Invitiamo tutti i cittadini italiani residenti a seguire le prossime fasi organizzative dei referendum.

Il voto all’estero si svolgerà per corrispondenza.

Si ricorda che il VOTO è un DIRITTO tutelato dalla nostra Costituzione.

Per maggiori informazioni: Voto e opzione Referendum

Modulo di opzione Referendum giugno 2022