Con Legge 30 dicembre 2025, n. 199 (legge di bilancio 2026), sono state apportate modifiche all’articolo 4, comma 1-bis, lettera b) della Legge 5 febbraio 1992, n. 91. La novella legislativa prevede che le dichiarazioni rese dai genitori – di cui almeno uno cittadino per nascita – previste dall’art. 4, comma 1-bis, lettera b) della legge 91/1992, volte a ottenere l’acquisto della cittadinanza italiana per beneficio di legge in favore dei propri figli minori nati all’estero – nei casi in cui questi ultimi non la possano acquistare automaticamente – potranno essere presentate entro tre anni (e non più entro un anno) dalla nascita o dalla data successiva in cui è stabilita la filiazione anche adottiva da cittadino.
Contestualmente, è stata prevista anche la gratuità per le dichiarazioni in parola, rese ai sensi del sopra menzionato art. 4, comma 1-bis, lettera b) della Legge 5 febbraio 1992, n. 91.
Tale gratuità si applica anche alle dichiarazioni che devono essere rese dai genitori (di cui almeno uno cittadino per nascita) entro il 31 maggio 2026 – ai sensi della norma transitoria di cui all’art. 1, comma 1-ter del decreto legge n. 36/2025, ai fini dell’acquisto della cittadinanza italiana in favore dei figli che erano ancora minorenni alla data del 24 maggio 2025.
Le modifiche legislative su esposte non hanno efficacia retroattiva. La gratuità, pertanto, si applica solo alle istanze presentate a partire dal 1° gennaio 2026.
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