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Concessione della cittadinanza per matrimonio o unione civile
- Cenni normativi
In conformità alla normativa in vigore, che richiede la conoscenza della lingua italiana, le informazioni relative alla cittadinanza per matrimonio vengono fornite in italiano. Coloro che richiedono la cittadinanza italiana per matrimonio o unione civile devono essere a conoscenza dei doveri nei confronti della Repubblica italiana, primi fra tutti l’adesione ai valori nazionali e l’irreprensibilità della condotta. L’acquisto della cittadinanza italiana da parte del coniuge straniero o apolide che abbia contratto matrimonio con cittadino italiano a partire dal 27 aprile del 1983 è attualmente regolato dalla Legge 5 febbraio 1992 n. 91 (artt. 5, 6, 7 e 8) e successive modifiche. Le richieste di cittadinanza italiana possono essere presentate anche da parte del cittadino o della cittadina stranieri che hanno costituito un’unione civile con cittadino/a italiano/a trascritta nei registri dello stato civile del Comune italiano. Il coniuge/parte dell’unione civile straniero può acquistare la cittadinanza italiana su domanda, in presenza dei requisiti stabiliti dalla normativa vigente, come spiegato nelle sezioni successive.
- Requisiti per la richiesta della cittadinanza
- Residenza nella circoscrizione consolare. Il coniuge/ parte dell’unione civile di nazionalità italiana deve essere residente e regolarmente iscritto all’anagrafe degli italiani residenti all’estero (A.I.R.E.) della circoscrizione consolare di competenza e convivente allo stesso indirizzo del richiedente la cittadinanza. In caso contrario, si dovrà fornire documentazione comprovante la motivazione (es. lavoro, scolarità dei figli, cure mediche o altro), che ha determinato la necessità di domicilio disgiunto;
- Termini di presentazione: la domanda può essere presentata tre anni dopo il matrimonio/unione civile se il coniuge è cittadino italiano iure sanguinis; in caso di naturalizzazione avvenuta dopo il matrimonio, i tre anni decorrono dalla data della naturalizzazione del coniuge. I tre anni vengono ridotti a un anno e mezzo in presenza dei figli minori nati o adottati dai coniugi;
- Trascrizione del matrimonio/unione civile: se avvenuti all’estero, devono essere stati trascritti presso il Comune in Italia;
- Validità del matrimonio/ unione civile e stabilità del vincolo di coniugio/unione civile fino all’adozione del provvedimento di concessione della cittadinanza. Al fine del conferimento della cittadinanza italiana, alla data di adozione del decreto del Ministero dell’Interno non devono essere intervenuti lo scioglimento, l’annullamento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio/unione civile (separazione, divorzio, decesso del coniuge);
- Assenza di sentenze di condanna da parte delle Autorità giudiziarie straniere ad una pena superiore ad un anno per reati non politici;
- Assenza di condanne per delitti contro la personalità dello Stato;
- Assenza di motivi ostativi per la sicurezza della Repubblica;
- Conoscenza della lingua italiana non inferiore al livello B1 del Quadro Comune Europeo di Riferimento (QCER);
- Pagamento delle tasse e percezioni indicate nella sezione documenti e costi.
- Documenti necessari per la richiesta di cittadinanza
- Estratto dell’atto di nascita in originale, rilasciato possibilmente da non oltre sei mesi dal Paese in cui si è nati, completo di tutte le generalità (incluse paternità e maternità), debitamente legalizzato o corredato di APOSTILLE e tradotto in lingua italiana.
- Certificato Penale del Paese di origine e degli eventuali Paesi terzi di residenza (a partire dai 14 anni di età) – tranne l’Italia – e dei Paesi di cui si possiede la cittadinanza, in originale, rilasciato da non oltre sei mesi prima della presentazione della domanda, debitamente legalizzato/apostillato e tradotto in lingua italiana.
Il richiedente è esonerato dal presentare il certificato penale del Paese di origine solo se lo ha lasciato prima del compimento dei 14 anni e non ne ha conservato la cittadinanza. Per approfondire circa la legalizzazione e traduzione degli atti rilasciati in Norvegia e in Islanda vedere questa pagina. - Ricevuta del versamento del contributo di euro 250,00 a favore del Ministero dell’Interno.
- Documento di identità: fotocopia del passaporto in corso di validità (pagina con i dati personali, fotografia, date di rilascio e scadenza) oppure della carta di identità.
- Copia dell’atto di matrimonio o estratto per riassunto del registro dei matrimoni da richiedere al competente Comune italiano in cui l’atto risulta trascritto, possibilmente rilasciato da non oltre sei mesi prima dell’istanza. Questo documento può essere inserito al momento della presentazione della domanda alla voce “documento generico” e andrà presentato al momento della convocazione presso gli Uffici consolari.
- Certificato di conoscenza della lingua italiana non inferiore al livello B1 del Quadro Comune Europeo di Riferimento (QCER) o titolo di studio rilasciato da un istituto di istruzione pubblico o paritario riconosciuto dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale. Gli enti certificatori CLIQ (Certificazione Lingua italiana di qualità) – eventualmente in regime di collaborazione con i locali istituti italiani di cultura – sono esclusivamente: l’Università per Stranieri di Siena, l’Università per Stranieri di Perugia, l’Università Roma Tre e la Società Dante Alighieri. Non sono tenuti alla presentazione del titolo di conoscenza della lingua italiana:
1. Gli stranieri (anche se residenti all’estero) che abbiano sottoscritto l’accordo di integrazione di cui all’art. 4 bis del d.lgs. n. 286/1998 Testo Unico Immigrazione
2. I titolari di permesso di soggiorno UE (o CE) per soggiornanti di lungo periodo di cui all’articolo 9 del medesimo testo unico
- Procedura
- FASE 1 – REGISTRAZIONE
Il richiedente dovrà effettuare la registrazione sul portale del Ministero dell’Interno: https://www.interno.gov.it/it/temi/cittadinanza-e-altri-diritti-civili/cittadinanza/cittadinanza-invia-tua-domanda
Si precisa che l’indirizzo email dichiarato sul portale in fase di inoltro della domanda online costituisce domicilio eletto (art. 47 c.c.), si rende pertanto necessaria una frequente consultazione della propria email in quanto tutte le comunicazioni relative alla domanda di cittadinanza, ivi comprese richieste di integrazione documentale, convocazioni, notifiche di provvedimenti, ecc,ì, avverranno UNICAMENTE tramite canale informatico.
- FASE 1 – REGISTRAZIONE
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- FASE 2 – INSERIMENTO ISTANZA (Modello AE)
Una volta registrato, il richiedente potrà procedere alla compilazione della domanda online e all’inserimento di tutti i documenti richiesti sull’apposito portale del Ministero dell’Interno: https://portaleserviziapp.dlci.interno.it Qualsiasi domanda di carattere tecnico o di contenuto relativa all’istanza dovrà essere risolta rivolgendosi direttamente al Ministero dell’Interno che pra predisposto un servizio di assistenza con FAQ e HelpDesk dedicati.
Attenzione: NOTE PER LA COMPILAZIONE DELLA DOMANDA ONLINE:
– nel modulo di registrazione vanno inseriti DATA e LUOGO DI NASCITA così come indicati nell’atto di nascita.
– Vanno riportate le ESATTE GENERALITÀ indicate in atti e documenti formati all’estero dalle competenti autorità straniere. In caso di discordanze è necessario fornire documentazione giustificativa.
– specificare nell’istanza l’eventuale presenza di figli minori del/della richiedente, nati da una precedente relazione.
- FASE 2 – INSERIMENTO ISTANZA (Modello AE)
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- FASE 3 – VERIFICA CONSOLARE
L’Ufficio consolare sarà automaticamente informato della presentazione della domanda e procederà alle necessarie verifiche.
Il richiedente riceverà quindi, in modalità telematica tramite il portale del Ministero dell’Interno, una comunicazione relativa all’accettazione o al motivo dell’inammissibilità.
In caso di accettazione della domanda, il richiedente sarà convocato, sempre per via telematica, presso la Rappresentanza diplomatico-consolare per l’autentica della firma apposta sulla domanda di cittadinanza, per la consegna di tutta la documentazione cartacea IN ORIGINALE, ivi compresa quella già trasmessa tramite il portale e per la riscossione o verifica dell’avvenuto pagamento delle percezioni consolari previste.
Tutta la documentazione di cui sopra sarà conservata in originale dall’Ufficio consolare, ad eccezione del passaporto e del certificato linguistico, per i quali verrà effettuata una copia conforme con relativi pagamenti.
- FASE 3 – VERIFICA CONSOLARE
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- FASE 4 – VALUTAZIONE E TERMINI DEL PROCEDIMENTO
La valutazione della domanda e la definizione del procedimento sono di esclusiva competenza del Ministero dell’Interno: 24 mesi dalla data di presentazione della domanda – prorogabili fino al massimo di 36 mesi – per le istanze di cittadinanza presentate a partire dal 20 dicembre 2020 (data di entrata in vigore della L. 18 dicembre 2020 n.173). Qualora al termine della valutazione della pratica il procedimento si concluda positivamente, il Ministero dell’Interno invierà il Decreto di conferimento di cittadinanza italiana alla Rappresentanza diplomatico-consolare competente per residenza dell’interessato/a.
- FASE 4 – VALUTAZIONE E TERMINI DEL PROCEDIMENTO
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- FASE 5 – DECRETO, NOTIFICA E GIURAMENTO
Il Decreto di conferimento della cittadinanza italiana verrà notificato – tramite il portale- con comunicazione indirizzata all’email indicata dal richiedente in fase di registrazione. All’atto della notifica verranno altresì richiesti documenti volti a verificare la permanenza del vincolo coniugale.
Tali documenti devono avere data successiva all’adozione del decreto:
– atto integrale di matrimonio rilasciato dal competente Comune italiano;
– certificato penale del Paese di attuale residenza, debitamente legalizzato e tradotto (vedi sezione documenti);
– certificato di esistenza in vita del coniuge/ parte dell’unione civile italiano/a qualora non si presente all’atto del giuramento.
Alla data di emissione del decreto, quindi, non deve essere intervenuto lo scioglimento, l’annullamento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio o dell’unione civile né la separazione personale (sentenza di separazione).
Entro e non oltre sei mesi dalla notifica, l’interessato verrà convocato presso gli uffici consolari, per prestare giuramento di fedeltà alla Repubblica italiana e alle sue leggi.
È previsto il pagamento della marca da bollo sul decreto.
La persona interessata presterà giuramento di fedeltà alla Repubblica pronunciando le parole: “Giuro di essere fedele alla Repubblica e di osservare la Costituzione e le leggi dello Stato”.
Gli effetti del giuramento, ovvero l’acquisto della cittadinanza italiana, saranno efficaci a partire dal giorno successivo a quello del giuramento.
Il certificato di nascita originale sarà inviato per la trascrizione al Comune italiano di riferimento insieme alla richiesta di iscrizione all’AIRE e al verbale dell’avvenuto giuramento.
- FASE 5 – DECRETO, NOTIFICA E GIURAMENTO
- Costi
Contributo di euro 250,00 a favore del Ministero dell’Interno:
“Ministero dell’Interno D.L.C.I Cittadinanza”:
Nome della banca: Poste Italiane S.p.A.
Codice IBAN: IT54D0760103200000000809020
Causale del versamento: Richiesta di cittadinanza per matrimonio ex art. 5 L. 91/1992 e nome e cognome del richiedente
Codice BIC/SWIFT di Poste Italiane: BPPIITRRXXX (per bonifici esteri);
Codice BIC/SWIFT: PIBPITRA (per operazioni del circuito Eurogiro)
Altri costi della tabella consolare da applicare:
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- Autentica di firma sull’istanza;
- Marca da bollo sull’istanza;
- Eventuale legalizzazione firma del traduttore;
- Copia conforme del documento di identità in corso di validità (qualora il documento non sia in caratteri latini occorre anche la traduzione);
- Copia conforme della certificazione linguistica;
- Conformità di traduzione di atti di stato civile e dei certificati penali;
- Marca da bollo sul Decreto di cittadinanza.
Contatti e link utili:
Invia la tua domanda al Ministero dell’Interno:
Dipartimento per le Libertà Civili e l’Immigrazione – Portale Servizi
Ministero degli Affari Esteri:
https://www.esteri.it/mae/it/servizi/italiani-all-estero/cittadinanza.html
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Rinuncia alla cittadinanza italiana
Cittadini italiani regolarmente iscritti AIRE residenti in questa circoscrizione consolare possono rinunciare alla cittadinanza italiana fissando un appuntamento in Ambasciata a Oslo per la sottoscrizione della dichiarazione di rinuncia. All’appuntamento bisogna presentare:
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- autocertificazione compilata e firmata (presente sotto “Modulistica”)
- passaporto italiano (ed eventuale carta d’identità italiana)
- passaporto norvegese
- “Statsborgerbrev” in originale rilasciato dalle autorità norvegesi (generalmente inviata direttamente all’autorità consolare/Ambasciata dall’UDI)
- ricevuta di pagamento di 250 euro da effettuare tramite bonifico bancario come di seguito indicato:
Conto corrente postale intestato a “MINISTERO DELL’INTERNO D.L.C.I. – CITTADINANZA”
Codice IBAN: IT54D0760103200000000809020
Codice BIC/SWIFT:
– per bonifici esteri: BPPIITRRXXX
– per operazioni Eurogiro: PIBPITRA
Nome banca: “POSTE ITALIANE S.P.A.”
Indirizzo banca: VIALE EUROPA 175, 00144 ROMA, LAZIO, ITALIA
Il versamento può essere effettuato mediante bonifico bancario o tramite circuito Eurogiro (circuito esistente fra organizzazioni postali aderenti).
Importante: specificare come causale del versamento “rinuncia cittadinanza italiana” ed il proprio nominativo.
L’utente dovrà anche pagare la tassa consolare prevista, con carta di debito direttamente allo sportello consolare il giorno dell’appuntamento.
Una volta che il Comune AIRE italiano ha trascritto l’atto di rinuncia e confermato la cancellazione AIRE dell’interessato, questa Ambasciata potrà emettere una certificazione in cui si conferma la perdita della cittadinanza italiana.