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Modalità di presentazione della dichiarazione di accompagnamento del minore

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1. DICHIARAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO O MENZIONE SUL PASSAPORTO.
Qualora un minore di anni di 14 anni viaggi non accompagnato da uno dei genitori o da chi ne fa le veci, il nome della/e persona/e a cui e’ affidato e’ indicato in una dichiarazione rilasciata da chi puo’ dare l’assenso o l’autorizzazione al rilascio del passaporto, ai sensi dell’articolo 3, lettera a) della L. 1185/1967. Nella stessa dichiarazione gli esercenti la responsabilita’ genitoriale o tutoria possono chiedere la menzione sul passaporto del minore o il rilascio di una attestazione, riportante i dati in essa contenuti.
Pur ritenendo preferibile la menzione sul passaporto, la scelta tra attestazione e menzione e’ affidata agli esercenti la responsabilita’ genitoriale o tutoria, salvo diversa indicazione, per giustificati motivi, degli uffici di cui all’art. 5 della L. 1185/1967.
Ferma la necessita’ che sia indicato almeno un accompagnatore, e’ lasciata alla valutazione degli istanti fornire il nominativo di due accompagnatori, i quali saranno tra loro alternativi.

2. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE.
La dichiarazione di accompagnamento e’ presentata agli uffici di cui all’art. 5 della L. 1185/1967 dagli esercenti la responsabilita’ genitoriale o tutoria, che la sottoscrivono alla presenza del funzionario addetto.
La dichiarazione puo’ essere anche presentata gia’ sottoscritta, in tal caso e’ necessario allegare una copia fotostatica non autenticata di un documento di identita’. La copia fotostatica del documento e’ inserita nel fascicolo.
Deve essere autenticata la firma del genitore o del tutore cittadino di un Paese non aderente all’Unione Europea e non regolarmente residente in Italia.
Si ricorda inoltre che ai sensi dell’articolo 38, commi 1 e 3 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445 le istanze alla pubblica amministrazione possono essere inoltrate anche per fax o per via telematica.
E’ rimessa alla valutazione degli uffici, di cui all’art. 5 della L. 1185/1967, la decisione se eventualmente richiedere, nel superiore interesse del minore, la presenza degli esercenti la responsabilita’ genitoriale.

3. UFFICI COMPETENTI AL RILASCIO.
In linea con quanto previsto dall’art. 7 della L. 1185/1967, l’autorita’ competente a ricevere la dichiarazione e’ di norma quella preposta all’ufficio o alla rappresentanza all’estero nella cui circoscrizione risiede il richiedente.
Nel caso in cui la dichiarazione sia presentata ad un ufficio diverso da quello di residenza, il funzionario addetto dovra’ informare l’ufficio competente dell’eventuale rilascio dell’attestazione o dell’apposizione della menzione sul passaporto, previa acquisizione delle necessarie informazioni sull’identita’ degli esercenti la responsabilita’ genitoriale o tutoria e del minore, ove ritenute necessarie.

4. LIMITI SPAZIO-TEMPORALI.
La validita’ della dichiarazione e’ di norma circoscritta ad un viaggio (da intendersi come andata e/o ritorno) fuori dal Paese di residenza del minore infra-quattordicenne, con destinazione determinata.
Il termine massimo di validita’ della dichiarazione – entro cui devono essere ricomprese la data di partenza e la data di rientro – e’ di 6 mesi, salva la possibilita’ per l’ufficio competente di accordare un periodo piu’ ampio in caso di motivata richiesta (es. affidamento del minore a istituto di cura o di formazione).
La validita’ della dichiarazione non puo’ comunque oltrepassare la data di scadenza del passaporto del minore.
Nel caso di viaggi che prevedono l’attraversamento di diversi Stati, spetta agli esercenti la responsabilita’ genitoriale o tutoria valutare – sulla base delle modalita’ del viaggio stesso – se indicare solo il Paese di destinazione finale o tutti i singoli Paesi visitati.

5. AFFIDAMENTO AD UN ENTE O AD UNA COMPAGNIA DI TRASPORTO.
Nel caso in cui il minore di anni 14 sia affidato ad un ente o ad una compagnia di trasporto, al fine di garantire la completezza e la leggibilita’ dei dati relativi al viaggio, e’ rilasciata unicamente l’attestazione redatta sulla base della dichiarazione resa dagli esercenti la responsabilita’ genitoriale o tutoria.