Registrazione di una nascita
Il decreto-legge 36/2025 e la sua successiva legge di conversione n. 74 del 23 maggio 2025 hanno introdotto significative limitazioni all’attribuzione della cittadinanza italiana.
La nuova normativa si applica anche alle trascrizioni degli atti di nascita dei minorenni, figli di genitore/i italiano/i, anche se nati prima del 24 maggio 2025, data di entrata in vigore della legge di conversione 74/2025.
Ai sensi dell’art. 3-bis, chi nasce all’estero da genitore/i italiano/i non acquista più automaticamente la cittadinanza italiana, qualora sia in possesso di un’altra cittadinanza o abbia anche solo il diritto di acquistarla. Tuttavia, sono previste delle eccezioni che consentono l’acquisto della cittadinanza italiana, di seguito elencate.
Il minore nato all’estero da genitore/i italiano/i acquista la cittadinanza italiana qualora ricorra una delle seguenti condizioni:
- il minore non ha e non può avere alla data di nascita nessun’altra cittadinanza (ad esempio iure sanguinis, iure soli, per opzione, ecc.)
Oltre alla richiesta di trascrizione e alla documentazione prevista, dovranno essere prodotti documenti idonei a comprovare che il minore, al momento della nascita, non abbia e non possa acquisire nessun’altra cittadinanza. - un genitore (anche adottivo) o un nonno/nonna possiede al momento della nascita del minore – o possedeva al momento della sua morte – esclusivamente la cittadinanza italiana.
- Il genitore cittadino italiano è stato residente in Italia per almeno due anni continuativi successivamente all’acquisto della cittadinanza italiana e prima della data di nascita o di adozione del figlio.
IMPORTANTE: la normativa previgente continua a regolare SOLO le richieste di trascrizione degli atti di nascita corredate dalla documentazione prevista, pervenute entro le 23.59 del 27 marzo 2025, per le quali non trovano applicazione i limiti introdotti dalla nuova normativa all’acquisto automatico della cittadinanza italiana.
Modalità di richiesta di trascrizione dell’atto di nascita
NORVEGIA
Gli interessati potranno presentare direttamente in Ambasciata, previo appuntamento, oppure inviare per posta a Embassy of the Italian Republic P.O. Box 4021 AMB 0244 OSLO la seguente documentazione:
- Modulo richiesta trascrizione nascita debitamente compilato in tutte le sue parti e firmato da entrambi i genitori con firma autografa;
- Copia del passaporto di entrambi i genitori (o documenti di identità equivalenti che riportano anche l’indicazione della cittadinanza);
- Certificato di nascita originale rilasciato dal Folkeregister/Skatteetaten munito di apostille (per informazioni sulle Autorità che rilasciano appongono l’apostille e le modalità di ottenerla clicca qui).
- Certificato dell’anagrafe norvegese – per tutti i componenti del nucleo familiare – denominato Utskrift av registrerte opplysninger i Folkeregisteret/Printout of information registered in the Norwegian Population Register, che può essere scaricato al seguente link.
- Certificato storico di residenza norvegese – per tutti i componenti del nucleo familiare – “Utskrift av adressehistorikk i folkeregisteret/Address history”, da scaricare al seguente link.
- Per le coppie non coniugate, occorre presentare anche il riconoscimento di paternità (“Erkjennelse om farskap“) rilasciato dal NAV al seguente link in originale, munito di apostille. Prima di far apporre l’apostille sul riconoscimento di paternità dovrete rivolgervi al Notary Public presso il Tingrett per una notarialbekreftelse: https://www.domstol.no/no/notarialbekreftelse/.
L’apostille è da da richiedersi presso Statsforvalteren: Apostillestempel på dokumenter | Statsforvalteren i Østfold, Buskerud, Oslo og Akershus
Solo in caso di comprovata impossibilità ad ottenere tale documento, si potrà richiedere un atto di riconoscimento presso l’Ambasciata d’Italia a Oslo.
A seconda dei casi, l’Ambasciata si riserva di chiedere agli interessati ulteriore documentazione idonea a comprovare una delle condizioni necessarie alla trasmissione della cittadinanza italiana in capo al minore, di cui ai punti 1. 2. e 3 sopra elencati.
Si raccomanda di inviare la richiesta di trascrizione dell’atto di nascita preferibilmente solo se in possesso di tutta la documentazione richiesta per verificare il diritto alla cittadinanza italiana.
TEMPISTICHE E AVANZAMENTO DELLA PRATICA
Le istanze di trascrizione dell’atto di nascita vengono elaborate dall’Ufficio consolare dell’Ambasciata in ordine di arrivo, la trattazione delle quali dipenderà anche dai tempi di risposta da parte dei Comuni e/o dalle eventuali richieste di integrazioni documentali, ove ritenute necessarie.
ISLANDA
Gli interessati potranno presentare direttamente in Ambasciata, previo appuntamento, oppure inviare per posta a Embassy of the Italian Republic, PO Box 4021 AMB, 0244 Oslo la seguente documentazione:
- Modulo di richiesta di trascrizione dell’atto di nascita debitamente compilato in tutte le sue parti e firmato da entrambi i genitori;
- Copia del passaporto di entrambi i genitori (o documenti di identità equivalenti che riportano anche l’indicazione della cittadinanza);
- Certificato di nascita originale rilasciato da Þjóðskrá (National Register), munito di apostille (per informazioni sulle Autorità che rilasciano appongono l’apostille e le modalità di ottenerla clicca qui).
- Certificato di cittadinanza – per tutti i componenti del nucleo familiare -, scaricabile al seguente link
- Certificato storico della registrazione legale – per tutti i componenti del nucleo familiare – disponibile al seguente link
- Per le coppie non coniugate, occorre presentare anche il riconoscimento di paternità con apostille. Rivolgersi al Þjóðskrá (National Register) per il riconoscimento e richiedere il documento che viene emesso per i cittadini italiani. In caso di problematiche, si prega di contattare la Console Generale onoraria a Reykjavik.
A seconda dei casi, l’Ambasciata si riserva di chiedere agli interessati ulteriore documentazione idonea a comprovare una delle condizioni necessarie alla trasmissione della cittadinanza italiana in capo al minore, di cui ai punti 1. 2. e 3 sopra elencati.
Si raccomanda di inviare la richiesta di trascrizione dell’atto di nascita preferibilmente solo se in possesso di tutta la documentazione richiesta per verificare il diritto alla cittadinanza italiana.
TEMPISTICHE E AVANZAMENTO DELLA PRATICA
Le istanze di trascrizione dell’atto di nascita vengono elaborate dall’Ufficio consolare dell’Ambasciata in ordine di arrivo, la trattazione delle quali dipenderà anche dai tempi di risposta da parte dei Comuni e/o dalle eventuali richieste di integrazioni documentali, ove ritenute necessarie.
Acquisto della Cittadinanza per “beneficio di legge” (figli minori nati all’estero da cittadini italiani che non trasmettono automaticamente la cittadinanza italiana)
Qualora la fattispecie non rientri in nessuna delle ipotesi di cui ai punti 1, 2 e 3 sopra elencati, il minore ha la possibilità di acquistare la cittadinanza italiana per beneficio di legge nei due casi previsti dal comma 1-bis dell’articolo 4 della legge n. 91/1992 e dall’articolo 1, comma 1-ter del decreto-legge n. 36/2025
Si fa presente che in caso di acquisto della cittadinanza per beneficio di legge, il minore non sarà cittadino per nascita o iure sanguinis, in quanto l’acquisto della cittadinanza italiana decorrerà, ai sensi dell’art. 15 della legge 91/1992, dal giorno successivo a quello in cui i genitori hanno reso la dichiarazione di volontà presso l’Ambasciata.
Caso n. 1 (art. 4, comma 1-bis, legge 91/1992).
A tal fine, devono essere soddisfatte congiuntamente le due seguenti condizioni:
- Uno dei genitori è cittadino per nascita. Si escludono quindi i casi di cittadini per naturalizzazione ai sensi dell’articolo 9 della legge n. 91/1992 o “per beneficio di legge” ai sensi dell’articolo 4 della legge n. 91/1992 ovvero per matrimonio ai sensi dell’articolo 5 della legge n. 91/1992 o dell’articolo 10 della legge n. 555/1912 oppure per riacquisto ai sensi degli articoli 13 o 17 della legge n. 91/1992 ovvero iuris communicatione (art. 14 della legge n. 91/1992).
- Entrambi i genitori del minore dovranno presentare una dichiarazione di volontà di acquisto della cittadinanza entro un anno dalla nascita (o dalla data successiva in cui è stabilita la filiazione da cittadino italiano o in cui è decisa l’adozione da parte di cittadino italiano durante la minore età del figlio).
Caso n. 2 (comma 1-ter dell’articolo 1 del decreto-legge n. 36/2025)
In virtù di questa norma transitoria, si configura la possibilità di rendere la dichiarazione di volontà di acquisto della cittadinanza italiana in favore del minore che non acquista automaticamente la cittadinanza da genitore italiano, se ricorrono tutte le seguenti condizioni:
- Minore età del figlio/a alla data di entrata in vigore della legge di conversione (in altre parole, non aveva ancora compiuto il 18° anno di età al 24 maggio 2025);
- Il minore deve essere figli/a di cittadini per nascita riconosciuti tali sulla base di domanda amministrativa o giudiziale presentata entro le 23:59 (ora di Roma) del 27 marzo 2025 o sulla base di domanda presentata sulla base di appuntamento comunicato dall’Ufficio consolare o dal Comune entro la medesima data;
- La dichiarazione dei genitori o del tutore deve essere presentata all’Ufficio consolare entro il 31 maggio 2026. Se l’interessato, minorenne alla data del 24 maggio 2025, diviene nel frattempo maggiorenne, la dichiarazione dovrà essere presentata da lui personalmente entro il medesimo termine.
La dichiarazione di volontà di acquisto della cittadinanza deve essere formale e avvenire di persona, alla presenza di dipendente delegato all’esercizio delle funzioni di stato civile, previo appuntamento da richiedere per email a: consolato.oslo@esteri.it. Se i genitori non rendono la dichiarazione contestualmente, il requisito di legge si considera soddisfatto alla data in cui è presentata la dichiarazione del secondo genitore. Se la filiazione (anche adottiva) è stabilita nei confronti di una sola persona (o se l’altro genitore è deceduto), sarà sufficiente la dichiarazione di un solo genitore.
La dichiarazione deve essere corredata dalla seguente documentazione:
- Certificato di nascita del minore debitamente legalizzato e accompagnato da traduzione dichiarata conforme (per i minori nati in Norvegia e Islanda clicca qui.
Per le formalità degli atti di nascita non rilasciati in Norvegia e Islanda, si prega di fare riferimento ai siti web delle rappresentanze diplomatico-consolari italiane competenti per i Paesi in cui è stato rilasciato l’atto; - Documentazione comprovante la cittadinanza straniera del minore (certificato di cittadinanza o attestazione equivalente, debitamente legalizzata e munita di traduzione dichiarata conforme (vedi punto A sopra);
- Fotocopia del passaporto di entrambi i genitori (o documenti di identità equivalenti che riportino anche l’indicazione della cittadinanza);
- Per le coppie non coniugate, occorre presentare anche il riconoscimento di paternità. In Norvegia si chiama “Erkjennelse om farskap“, munito di apostille. Solo in caso di comprovata impossibilità ad ottenere tale documento, si potrà richiedere un atto di riconoscimento presso l’Ambasciata d’Italia a Oslo.
In Islanda, rivolgersi al Þjóðskrá (National Register) per il riconoscimento e richiedere il documento che viene emesso per i cittadini italiani. In caso di problematiche, si prega di contattare la Console Generale onoraria a Reykjavik.
- Ricevuta del pagamento di 250 € a favore del Ministero dell’Interno (per ciascun minore per il quale si presenta la dichiarazione), con bonifico bancario, con eventuali spese a carico di chi dispone il bonifico:
“Ministero dell’Interno D.L.C.I Cittadinanza”
Nome della Banca: Poste Italiane S.p.A.
Codice IBAN: IT54D0760103200000000809020
Causale del versamento: Acquisto cittadinanza a seguito di dichiarazione ex art. 9-bis L. 91/1992 e nome e cognome del richiedente
Codice BIC/SWIFT di Poste Italiane: BPPIITRRXXX (per bonifici esteri)
Codice BIC/SWIFT: PIBPITRA (per operazioni del circuito EUROGIRO)
Questa Ambasciata si riserva di chiedere ulteriore documentazione, ove ritenuto opportuno.