I genitori, di comune accordo, possono decidere di trasmettere al figlio, al momento della nascita, anche il cognome materno oltre a quello paterno.
Gli atti di nascita stranieri di figli di genitori entrambi esclusivamente italiani, presentati per la trascrizione in Italia, che già rechino il cognome materno IN AGGIUNTA a quello paterno sono quindi accettati dall’Ambasciata e dai Comuni italiani.